Al tema delle barriere architettoniche la legislazione italiana prevede che in relazione alla volontà di donare viga il principio del “consenso o del dissenso esplicito” – come previsto all’art. 23 della Legge n. 91 del 1 aprile 1999 – ovvero la manifestazione di volontà nell’un caso e nell’altro deve essere chiara ed inequivocabile. Non ha invece mai trovato attuazione il principio del “silenzio-assenso” – anch’esso previsto dalla Legge n. 91 del 1999, agli articoli 4 e 5 – che di fatto è rimasto privo di valore ed efficacia.La normativa prevede dunque che chiunque sia maggiorenne possa dichiarare il consenso o il diniego rispetto alla donazione dei propri organi e tessuti dopo la morte, seguendo una delle seguenti modalità. In primo luogo è possibile registrare la propria volontà presso la Asl di competenza o presso il medico di famiglia, compilando un apposito modulo.
La dichiarazione così raccolta viene registrata direttamente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), al fine di formalizzarla e portarla a conoscenza dei sanitari in caso di bisogno. Altrimenti si può compilare il cosiddetto “tesserino blu” del Ministero della Salute – o essere in possesso di un analogo tesserino rilasciato da una delle associazioni di settore – il quale dovrà essere conservato insieme ai propri documenti personali, poiché in caso di necessità gli operatori intervenuti in loco potranno avere indicazioni sicure e immediate sulla volontà del soggetto.
E’ tuttavia possibile manifestare il proprio consenso o diniegoalla donazione anche attraverso una auto certificazione che contenga i dati della persona e l’esplicita dichiarazione della propria volontà, custodendo parimenti tale scritto tra i propri documenti di identità. A seguito di una convenzione stipulata tra il Centro Nazionale Trapianti e l’Associazione Nazionale Italiana Donatori Organi (AIDO), anche le dichiarazioni depositate presso la stessa confluiscono nel Sistema Informativo Trapianti.
Se un cittadino non manifesta la propria volontà in vita, è previsto che i familiari – intesi come coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori – possano opporsi al prelievo degli organi durante il periodo di tempo necessario all’accertamento della morte. Per i minori la decisione spetta sempre ai genitori ed è sufficiente l’opposizione anche di uno solo di essi per impedire l’asportazione.
Resta inteso che ogni persona può sempre modificare la volontà già resa e pertanto sarà effettivamente valida l’ultima dichiarazione resa, sempre che siano state rispettate le modalità indicate.
E’ importante ricordare che tutte le fasi di accertamento della morte sono rigidamente definite dalla legge e vengono effettuate non da un singolo medico, bensì da un collegio di sanitari esperti specializzati in anestesia, neurofisiopatologia e medicina legale. Ciò consente di avere piena certezza del decesso della persona ancor prima di affrontare il tema della eventuale presenza di consenso o meno alla donazione.
Avv. Marco Pino



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